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LR 16/2018, misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana
Il piano casa nazionale (recepito dl Piemonte con la LR 20/2009, in vigore dal 14/09/2009), si proponeva di “sostenere il rilancio dell’economia attraverso gli interventi edilizi”. Dopo quasi 10 anni la nuova Legge Regionale (LR 16/2018, in vigore dal 26/10/2018) esordisce con “la promozione della bellezza”.
Nella nuova pianificazione regionale i riferimenti, per gli interventi sulla città esistente e sul patrimonio edilizio, sono il riuso, la riqualificazione e, soprattutto, la rigenerazione urbana; acquisiscono altresì rilievo i concetti di premialità, defiscalizzazione, superamento delle deroghe e della frammentarietà degli interventi, dell’impermeabilizzazione e decostruzione. Quale forma assumono tali concetti nell’articolato legislativo?
La nuova legge incide direttamente, con modifiche ed abrogazioni, sulla normativa regionale di settore (LR 21/1998, LR 9/2003, LR 56/77). Quali sono i risvolti: formali o sostanziali? Quali i cambiamenti nell’immediato e le prevedibili ricadute a medio e a lungo termine? È vero che stiamo andando verso un testo unico per l’edilizia?